Albo Gestori Ambientali: la deliberazione del 9 ottobre 2017 chiarisce le procedure di cessione temporanea di veicoli tra imprese per trasporti transfrontalieri.

Con la deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017 il Comitato dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha chiarito la procedura per la cessione temporanea di veicoli tra imprese per trasporti transfrontalieri.

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE.

L’art. 194 comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 ha previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti  sul territorio italiano.

Altresì, il d.m. n. 120/2014 prevede che, fatte salve le disposizioni in tema di trasporto internazionale di merci, le iscrizioni in categoria 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima non comporta variazioni nella categoria, nella classe e nella tipologia dei rifiuti per cui l’impresa è iscritta.

Il Reg. Ce n. 1071/2009, avente ad oggetto la disciplina comunitaria in tema di esercizio della professione di autotrasportotore su strada prevede (art. 5, lett. b) che l’impresa di autotrasporto debba disporre, a titolo di proprietà o di latro titolo, di uno o più veicoli per l’esercizio di tale attività; tra le tipologie di contratti ad esempio rilevano il contratto di vendita a rate, il contratto di noleggio o il contratto di leasing, senza escludere altre forme di disponibilità dei mezzi. Tra le possibilità vi è ricompresa anche la cessione temporanea di veicoli tra imprese.

Con due diverse delibere del 13 luglio 2016, l’Albo Gestori aveva disciplinato rispettivamente i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo in categoria 6 (deliberazione n. 3/2016) e la modulistica relavita alle variazioni di iscrizione in categoria 6 (deliberazione n. 4/2016).

L’esigenza di regolamentazione nasce quindi da quella di tracciabilità dei veicoli garantendo la possibilità di identificare immediatamente l’azienda che sia in possesso temporaneo dei mezzi utilizzati per il trasporto.

LE CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE.

L’utilizzo temporaneo di veicoli per il trasporto transfrontaliero è consentito soltanto se sussistano le seguenti condizioni:

  1. l’impresa utilizzatrice e quella cedente abbiano sede in uno Stato membro dell’Unione europea, siano iscritte all’Albo in categoria 6 e abbiano richiesto l’aggiornamento dell’iscrizione secondo la deliberazione n. 3/2016, oppure siano iscritte in categoria 1, 4 e 5 e svolgano, ai sensi del D.M. n. 120/2014, esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti secondo il le norme sul trasporto internazionale di merci, con particolare riferimento al Reg. CE n. 1072/2009 e agli accordi internazionali vigenti;
  2. il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti di iscrizione o di variazione;
  3. l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.

L’interessante particolarità è che il veicolo oggetto di cessione temporanea può trasportare i rifiuti identificati con codice EER (ex codice CER) autorizzati contemporaneamente per entrambe le aziende (cedente e utilizzatrice).

Invece, l’impresa iscritta in categoria 1, 4 o 5 che eserciti in categoria 6, può utilizzare il veicolo ceduto solamente per i trasporti transfrontalieri; a tal fine, nel provvedimento di iscrizione del veicolo va inserita la seguente frase: “veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità di cui al Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006“.

Scarica in pdf il testo del provvedimento:delibera-n.-9-del-9-ottobre-2017

Sito web da cui è tratto l’articolo: http://www.studiolegalezuco.it/