Impianti di rifiuti, piani di emergenza interna – scadenza fissata al 04 marzo 2019

Informiamo i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti  esistenti o di nuova costruzione che la legge n. 132/2018, di conversione con modifiche del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) ha inserito l’art. 26-bis , contenente nuovi obblighi. 

Dal 4 dicembre 2018 è in vigore l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti  di predisporre un Piano di emergenza interna (PEI) e di inviare al prefetto competente per territorio le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE).

Il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di  quattro obiettivi:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti rilevanti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto  entro il 04 marzo 2019.

 

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