Perchè scegliere Arca Service

Siamo esperti nella gestione delle pratiche di prevenzione incendi, infatti nell’organico è presente un tecnico abilitato, ed iscritto nell’elenco del ministero dell’interno ex L.818 del 07/12/1984, che affianca il cliente nei rapporti con i Vigili del Fuoco, effettuiamo studi di progettazione, elaboriamo lay-out degli impianti e valutiamo con il cliente possibili soluzioni migliorative per adempiere alla normativa vigente. Offriamo consulenza sia agli enti che ai privati.

Prevenzione incendi

L’elenco delle attività che sono soggette ai controlli di prevenzione incendi è sancito dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i e sono consultabili sul sito nazionale di vigili del fuoco (link QUI).

Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, le attività si dicevano soggette a C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) che doveva essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, dietro presentazione di un progetto che evidenziava il rispetto delle norme di riferimento. Il C.P.I., a seconda del tipo di attività, aveva una validità di 3-5-10 anni, allo scadere dei quali, se le condizioni di sicurezza erano invariate, era possibile rinnovarlo per il medesimo periodo. Oggi il C.P.I. non viene più rilasciato ed è sostituito dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio che produce i medesimi effetti una volta presentata.

Le attività, secondo il D.P.R. 151/2011 e s.m.i., sono divise in 3 categorie a seconda della pericolosità:

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificate in categoria “A” secondo il D.P.R. 151/2011, richiedono la sola presentazione della S.C.I.A.. Detta pratica conterrà una relazione e gli elaborati grafici atti a dimostrare la conformità dell’attività alle norme specifiche di prevenzione incendi previste per ogni casistica. Andranno inoltre prodotte le certificazioni degli impianti, delle strutture, ecc… e tutto quanto previsto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i.

La S.C.I.A. produce gli stessi effetti del vecchio C.P.I. e, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Per le attività appartenenti a questa categoria, il comando VV.F competente può effettuare a campione controlli presso la stessa entro 60 gg dalla presentazione della S.C.I.A.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificate in categoria “B” secondo il D.P.R. 151/2011, richiedono:

La stesura di un progetto (relazione ed elaborati grafici) atto a dimostrare la conformità dell’attività alle norme specifiche di prevenzione incendi previste per ogni casistica. Il progetto sarà presentato al Comando Provinciale VV.F. competente che, entro 60 giorni, si esprimerà con il rilascio di un parere di conformità. Ottenuto il parere di conformità ed eseguite le necessarie opere di adeguamento, sarà possibile presentare la S.C.I.A.. Detta pratica conterrà alcune certificazioni che dovranno essere a firma di un professionista abilitato, le certificazioni degli impianti, ecc… e tutto quanto previsto dal D.P.R. 151/11 e s.m.i.

La S.C.I.A. produce gli stessi effetti del vecchio C.P.I. e, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Per le attività appartenenti a questa categoria, il comando VV.F. competente può effettuare a campione controlli presso la stessa entro 60 gg dalla presentazione della S.C.I.A.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificate in categoria “C” secondo il D.P.R. 151/2011, richiedono:

La stesura di un progetto (relazione ed elaborati grafici) atto a dimostrare la conformità dell’attività alle norme specifiche di prevenzione incendi previste per ogni casistica. Il progetto sarà presentato al Comando Provinciale VV.F. competente che, entro 60 giorni, si esprimerà con il rilascio di un parere di conformità. Ottenuto il parere di conformità ed eseguite le necessarie opere di adeguamento, sarà possibile presentare la S.C.I.A.. Detta pratica conterrà alcune certificazioni che dovranno essere a firma di un professionista abilitato, le certificazioni degli impianti, ecc… e tutto quanto previsto dal D.P.R. 151/11 e s.m.i.

La S.C.I.A. produce gli stessi effetti del vecchio C.P.I. e, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Per le attività appartenenti a questa categoria, il comando VV.F. competente effettua controlli presso la stessa entro 60 gg dalla presentazione della S.C.I.A.

Le attività svolte

Analisi
Analisi de rischi aziendali
Progettazione impianti
Studio, progettazione, lay-out impianti
Assistenza
Assistenza nei rapporti con i Vigili del Fuoco
Valutazione dei rischi
Valutazione del rischio di incendio (D.M. 10/03/98)
Calcolo del carico d' incendio
Calcolo del carico d’incendio e verifica tabellare di resistenza al fuoco ( D.M. Interno 09/03/2007 – D.M. 16/02/2007 – L.C. 15/02/2008 – L.C. 28/03/2008)
Progettazione impianti di spegnimento
Progettazione impianti di spegnimento ( sprinkler, idranti, ecc. )
Pratiche di prevenzione
Pratiche di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 ed ex Legge 818/84 D.M. 25/03/83
Manuali operativi
Manuali operativi di sicurezza (piani di emergenza/evacuazione)
Formazione e addestramento
Formazione e addestramento squadre antincendio

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