Informiamo i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione che la legge n. 132/2018, di conversione con modifiche del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) ha inserito l’art. 26-bis , contenente nuovi obblighi.
Dal 4 dicembre 2018 è in vigore l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti di predisporre un Piano di emergenza interna (PEI) e di inviare al prefetto competente per territorio le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE).
Il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di quattro obiettivi:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti rilevanti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro il 04 marzo 2019.
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